Sez. L, Sentenza n. 4129 del 21/06/1986 (Rv. 446913 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - RIFIUTO LEGITTIMO DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL CREDITORE - PURGAZIONE DELLA MORA DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - RIFIUTO LEGITTIMO DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL CREDITORE - PURGAZIONE DELLA MORA DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*
L'offerta non formale (art. 1220 cod. civ.) - quale può essere considerata la comunicazione al creditore dell'emissione del mandato di pagamento - non dà luogo a purgazione della mora del debitore, ove il creditore legittimamente rifiuti (ai sensi dello art. 1181 cod. civ.) il pagamento offerto, perché parziale. (V 1699/84, mass n 433776; (V 1341/81, mass n 411962; (V 2164/76, mass n 380962).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)