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Sez. 2, Sentenza n. 1699 del 12/03/1984 (Rv. 433776 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - "MORA DEBENDI" - LIBERAZIONE - FORMALITÀ - FORMA DELL'OFFERTA - OBBLIGAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA CONSEGNA DI UN IMMOBILE LIBERO DA TERZI - OFFERTA DI ADEMPIMENTO - MERO INVITO AL CREDITORE DI PRENDER POSSESSO DELL'IMMOBILE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433776-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - "MORA DEBENDI" - LIBERAZIONE - FORMALITÀ - FORMA DELL'OFFERTA - OBBLIGAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA CONSEGNA DI UN IMMOBILE LIBERO DA TERZI - OFFERTA DI ADEMPIMENTO - MERO INVITO AL CREDITORE DI PRENDER POSSESSO DELL'IMMOBILE - INSUFFICIENZA.*

Il debitore, per liberarsi dagli effetti della mora debendi (nella specie, in relazione a clausola penale pattuita a norma dell'art. 1382 cod. civ.), deve fare offerta di adempimento, con le forme previste dagli artt. 1206 1217 cod. civ. per la mora del creditore, ovvero in modo non formale (art. 1220 cod. civ.), ma serio e completo, sì da esprimere una concreta volontà di eseguire la prestazione, in relazione al particolare contenuto di questa, con modalità idonee a rendere l'adempimento effettivo. Pertanto, se l'obbligazione abbia ad oggetto la consegna di un immobile libero da terzi, non integra offerta di adempimento al fine indicato, l'invito al creditore, in Forma verbale o scritta, a prendere possesso dell'immobile, ove non ne sia assicurata l'effettiva utilizzazione in maniera certa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)