Sez. 3, Sentenza n. 5235 del 24/05/2016 Ud. (dep. 03/02/2017) Rv. 269215 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Mancata nomina dell'interprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità relativa - Configurabilità - Conseguenze.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE
In tema di traduzione degli atti, la mancata nomina di un interprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 143, Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Cod. Pen. art. 180, Cod. Pen. art. 181, Cod. Pen. art. 182, Cod. Pen. art. 183, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)