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Sez. 6, Sentenza n. 10717 del 31/01/2003 Cc. (dep. 08/03/2003) Rv. 223952 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO | Dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato - Valutazione discrezionale del giudice - Abnormità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223952-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO

Non è abnorme e, pertanto, non è ricorribile in cassazione, il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione dell'atto nella lingua conosciuta dall'imputato, in quanto la valutazione sulla necessità della traduzione si connota del carattere della discrezionalità e la motivazione, anche se presuntiva e basata sulla sola richiesta dell'imputato di traduzione, può al massimo essere valutata come erronea.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)