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Sez. 5, Sentenza n. 6697 del 12/12/2001 Cc. (dep. 18/02/2002) Rv. 221901 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Necessità solo a condizione dell'effettivo accertamento della non conoscenza della lingua italiana - Mancata nomina - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità relativa - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221901-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE

La nomina di un interprete all'imputato o indagato straniero, in quanto subordinata al concreto accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana, costituisce, non un atto dovuto ed imprescindibile, ma un obbligo eventualmente derivante da un accertamento di fatto. Ne consegue che la mancata nomina dell'interprete, indipendentemente dall'essere stato effettuato o meno un accertamento sulla capacità dell'interessato di rendersi conto del contenuto degli atti, non rientra nell'ambito delle nullità assolute previste dall'art. 179 del codice di rito, ma di quelle relative, soggette pertanto alle disposizioni di cui agli artt. 181, 182 e 183 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)