Sez. 5, Sentenza n. 19702 del 27/09/2011 (Rv. 619313 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Penalità contrattuali per ritardata consegna - Natura - Patto accessorio del contratto - Assenza di finalità sanzionatorie o punitive - Inerenza all'attività aziendale - Conseguenze - Deducibilità dal reddito d'impresa - Ammissibilità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di imposte dei redditi, sono deducibili dal reddito d'impresa le penalità contrattuali per ritardata consegna alla clientela, stabilite in base all'art. 1382 cod. civ., in quanto, per la natura di patto accessorio del contratto, inidoneo ad interrompere il nesso sinallagmatico, non hanno finalità sanzionatorie o punitive ma, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare la misura del risarcimento in caso d'inadempimento, sono inerenti all'attività d'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)