Sez. 5, Sentenza n. 20054 del 24/09/2014 (Rv. 632345 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Addebiti "intercompany" - Costo deducibile - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, i cosiddetti addebiti "intercompany", avvenuti in forza di specifiche clausole contrattuali, che hanno la funzione di rafforzare il vincolo sinallagmatico, incentivare gli acquisti e liquidare preventivamente la prestazione accessoria per il mancato raggiungimento degli obiettivi pattuiti, integrano costi deducibili ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto inerenti al concreto esercizio dell'impresa e funzionali alla produzione del relativo reddito. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto deducibili le somme corrisposte, in forza di apposita clausola contrattuale, dalla società controllata ed acquirente alla società controllante e fornitrice per il mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di fatturato concordato).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)