Sez. 5, Sentenza n. 7317 del 13/05/2003 (Rv. 562966 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Sanzioni pecuniarie irrogate al rappresentante di una persona giuridica per infrazioni a norme sulla circolazione stradale - Onere relativo - Assunzione da parte della persona giuridica - ConfigurabilitĂ di detto onere quale costo deducibile - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, a mente dell'art. 75, comma quinto, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 un costo può essere ritenuto deducibile dal reddito di impresa solo se ed in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito. Pertanto, i costi rappresentati dal pagamento di sanzioni pecuniarie, irrogate per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale al rappresentante di una persona giuridica e di cui quest'ultima si sia assunta l'onere quale coobbligata al pagamento, devono ritenersi indeducibili, dovendosi escludere senz'altro, in tal caso, il predetto rapporto di correlazione fra costo e reddito prodotto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)