Sez. L, Sentenza n. 4542 del 28/10/1989 (Rv. 464018 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE - LICENZIAMENTO NON COMUNICATO O NON MOTIVATO PER ISCRITTO - ESCLUSIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE - LICENZIAMENTO NON COMUNICATO O NON MOTIVATO PER ISCRITTO - ESCLUSIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - APPLICABILITÀ.*
Il termine di sessanta giorni, previsto, a pena di decadenza, dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, si applica all'impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell'ambito della disciplina dettata dalla legge n. 604 del 1964 e n. 300 del 1970 (comprese, in particolare, l'ipotesi dell'annullabilità del recesso per violazione del principio d'immediatezza della contestazione e l'ipotesi della nullità per omessa pubblicità del codice disciplinare), fatta eccezione per il licenziamento non comunicato per iscritto, o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall'art. 2 della citata legge del 1966, nel qual caso, essendo il licenziamento inefficace (tanquam non esset), siccome nullo per difetto di un requisito ad substantiam, il lavoratore può agire per far valere tale inefficacia entro il solo termine prescrizionale. (V 5394/82, mass n 423159; (V 3490/81, mass n 414084).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)