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Sez. 5, Sentenza n. 13224 del 06/06/2007 (Rv. 601244 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Valutazione dei titoli - Minusvalenze - Cessione "nummo uno" di partecipazioni azionarie - Deducibilità - Condizioni - Allegazione di una situazione patrimoniale della società partecipata - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601244-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità della minusvalenza derivante dalla cessione ad un prezzo simbolico di una partecipazione azionaria, accompagnata peraltro dalla liberazione del cedente da onerose fideiussioni prestate in favore della società partecipata, non esige l'allegazione di una situazione patrimoniale attestante la pessima situazione economica di quest'ultima, essendo tale adempimento prescritto dall'art. 61 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 soltanto per le minusvalenze connesse alla svalutazione delle partecipazioni azionarie che restino in possesso del contribuente, in caso di ricapitalizzazione della partecipata, e non essendo sindacabile la scelta dell'imprenditore, che non contraddice il principio di veridicità del bilancio, tra l'assoggettamento della componente negativa del reddito al regime dei ricavi - costi - rimanenze e quello della sua patrimonializzazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)