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Sez. 5, Sentenza n. 8292 del 26/05/2003 (Rv. 563553 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Impresa di costruzioni edili - Immobili - Iscrizione nella situazione patrimoniale - Costi non documentati o non inerenti - Inclusione nel valore degli immobili - Plusvalenza tassabile - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563553-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

In tema di reddito di impresa, qualora una società di capitali esercente una impresa di costruzioni edili, redigendo il bilancio di esercizio allegato alla dichiarazione, indichi nella situazione patrimoniale (e non nel conto economico) il valore delle costruzioni, con ciò dimostrando di aver inteso patrimonializzarlo, in esso comprendendo anche costi indeducibili perché non documentati o non inerenti, la patrimonializzazione di tali costi, essendo in contrasto con il principio per cui il valore degli immobili deve essere iscritto in bilancio per un valore non superiore al prezzo di costo (legittimamente determinato), si traduce nell'iscrizione nel bilancio stesso di un incremento patrimoniale e quindi nella emersione di una "plusvalenza iscritta", come tale tassabile, indipendentemente dalla cessione del bene. Infatti, nelle imprese di costruzione i manufatti edili possono svolgere la funzione sia di beni - merce, con il conseguente assoggettamento al regime dei costi - ricavi - rimanenze, che di beni - strumento, secondo il regime fiscale di cui all'art. 54, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 (già art. 12 d.P.R. n. 598 del 1973 e 54 d.P.R. n. 597 del 1973), in vigore fino alla sua abrogazione ad opera dell'art. 21, terzo comma, legge n. 449 del 1997, in connessione con l'obiettivo finale di destinazione, vendita o sfruttamento, determinato non già dall'Amministrazione finanziaria, ma solo dall'imprenditore, con carattere vincolante per gli stessi esercizi futuri.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 12, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)