Sez. L, Sentenza n. 3221 del 02/10/1976 (Rv. 382009 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - MANCATA ATTESTAZIONE DEL RITIRO - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - MANCATA ATTESTAZIONE DEL RITIRO - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE.*
Posto che al cancelliere spetta di documentare le attivita proprie e delle parti (art 57 cod proc civ) e di vigilare sull'Esercizio dei poteri di consultazione che le parti hanno sugli Atti e documenti inseriti nel fascicolo da loro medesime (art 76 disp att cod proc civ), deve essere cassata con rinvio per difetto di motivazione la sentenza d'appello che dichiara improcedibile il gravame solo 'perche il fascicolo di parte non e stato depositatò, quando e pacifico che il fascicolo stesso fu tempestivamente depositato e manca qualsiasi attestazione del cancelliere circa il suo ritiro. (V 2273'74, mass n 370645).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)