Sez. 2, Sentenza n. 820 del 09/02/1981 (Rv. 411300 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - MANCANZA DI ATTESTAZIONE, DA PARTE DEL CANCELLIERE, DELL'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE - DECISIONE SUL MERITO - OBBLIGATORIETA - LIMITI - NECESSITA DEL FASCICOLO PER LA DECISIONE - OBBLIGO DI DISPORNE LE RICERCHE IN CANCELLERIA O DI CONCEDERE UN TERMINE PER LA RICOSTITUZIONE DI ESSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - MANCANZA DI ATTESTAZIONE, DA PARTE DEL CANCELLIERE, DELL'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE - DECISIONE SUL MERITO - OBBLIGATORIETA - LIMITI - NECESSITA DEL FASCICOLO PER LA DECISIONE - OBBLIGO DI DISPORNE LE RICERCHE IN CANCELLERIA O DI CONCEDERE UN TERMINE PER LA RICOSTITUZIONE DI ESSO.*
L'improcedibilita dell'appello ex art 348 cod proc civ per l'omessa restituzione del fascicolo dell'appellante prima dell'udienza di discussione non puo essere dichiarata ove non risulti alcuna attestazione dell'avvenuto ritiro di detto fascicolo, ritiro che deve sempre effettuarsi per il tramite del cancelliere, preposto alla custodia degli Atti del processo. In Mancanza di tale attestazione, il giudice d'appello deve ritenere che il fascicolo in questione non sia stato mai ritirato e, quindi, pronunziare sul merito del gravame oppure, se cio non sia possibile per effetto dell'indicata indisponibilita, e tenuto a disporre le opportune ricerche da parte della cancelleria, cui potrebbe essere imputabile lo smarrimento del fascicolo, o eventualmente, in caso di insuccesso di esse, a concedere un termine all'appellante per la ricostituzione del proprio fascicolo. (V 2053/79, mass nn 398434 e 398435; (Conf 643/79, mass n 396796; (Conf 3284/76, mass n 382074; (Conf 3221/76, mass n 382009; (contra 3655/77, mass n 387294; (contra 3624/72, mass n 361633).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)