Sez. 1, Sentenza n. 660 del 14/02/1977 (Rv. 384227 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE - CRITERIO ASSISTENZIALE - CRITERIO RISARCITORIO - CRITERIO COMPENSATIVO - MODO DI APPLICAZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE - CRITERIO ASSISTENZIALE - CRITERIO RISARCITORIO - CRITERIO COMPENSATIVO - MODO DI APPLICAZIONE.*
L'assegno di divorzio, trovando la sua causa nella cessazione del vincolo matrimoniale, deve essere determinato con criteri diversi da quelli utilizzabili per la attribuzione e quantificazione dell'assegno di mantenimento e degli alimenti, che presuppongono, invece, la persistenza di quel vincolo. Pertanto, il giudice non deve limitarsi ad accertare se la parte richiedente l'assegno di divorzio disponga di mezzi sufficienti alle normali esigenze di vita, ma deve prendere in considerazione ogni pregiudizio, anche potenziale, che la pronunzia di scioglimento del matrimonio determina nella posizione dell'uno e dell'altro coniuge. In particolare, per quanto attiene al criterio di liquidazione cosiddetto assistenziale, lo squilibrio determinatosi nella posizione dei coniugi a seguito del divorzio, - da valutarsi con esclusivo riguardo a deterioramenti apprezzabili di detta situazione e facendo eventualmente ricorso ad indici supplementari quali l'eta, le condizioni sociali e di salute - non deve essere ingiusto, ma va accertato nella sua obbiettiva effettivita e consistenza. Con riferimento, poi, al criterio cosiddetto risarcitorio e con particolare riguardo ai divorzi susseguenti a separazione personale, deve prendersi in considerazione il titolo della separazione, negandosi rilievo ad ulteriori comportamenti, siano essi antecedenti (da ritenersi superati o assorbiti dalla valutazione che ne abbiano fatto il giudice della separazione o, in caso di separazione di fatto, le stesse parti), siano essi posteriori, (del tutto irrilevanti, ove non sia stata proposta domanda per ottenere sulla base di essi la modifica del titolo della separazione). In relazione, infine, al criterio cd compensativo, la valutazione degli apporti di ciascuno dei coniugi alla conduzione della famiglia ed all'allevamento ed alla educazione dei figli, e del tutto irrilevante stabilire se il coniuge il quale abbia concretamente sostenuto un'Onere economico a favore della famiglia, fosse, o meno, obbligato a sopportarlo per legge, disposizione del giudice o in base ad accordi conclusi con l'altro coniuge.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)