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Sez. 3, Sentenza n. 625 del 10/03/1970 (Rv. 345780 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE CIVILE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345780-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE CIVILE - CONDIZIONI - LIMITI.*

La formula assolutoria, in Sede penale, 'perche il fatto non costituisce reatò, pur non essendo compresa fra quelle annoverate nello art 25 cod proc pen, e anch'essa preclusiva dell'Azione civile, ma con effetti diversi in relazione al motivo che ha determinato il proscioglimento. Infatti, sono improponibili sia l'Azione civile ordinaria di cui all'art 2043 cod civ, sia quella speciale di cui all'art 2054 cod civ, qualora il giudice penale abbia escluso il nesso eziologico fra la condotta dell'imputato e l'evento dannoso, mentre, se l'accertamento negativo incide soltanto sull'elemento soggettivo del reato, e consentita l'Azione riparatoria speciale. (Conf 485-67, massima n 326430 V 1977-68, massima n 333998).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)