Sez. L - , Sentenza n. 12100 del 16/05/2017 (Rv. 644340 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO | Pubblico impiego contrattualizzato - Comando - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Mancata adozione del provvedimento - Risarcimento del danno in favore del dipendente - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il comando di cui all'art. 39, comma 22, della l. n. 449 del 1997, non diversamente dall'istituto di carattere generale previsto dagli artt. 56 e 57 del d.P.R. n. 3 del 1957, risponde unicamente alle esigenze dell'amministrazione di destinazione, sicché il dipendente non vanta alcuna posizione soggettiva idonea a fondare pretese risarcitorie nell'ipotesi in cui - nonostante il carattere vincolante della richiesta per l'amministrazione di appartenenza - l'atto non venga adottato.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 39 com. 22 CORTE COST., Legge 15/03/1997 num. 59 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 14 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)