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Sez. L, Ordinanza n. 4390 del 19/02/2024 (Rv. 670152-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO | Personale in posizione di comando o distacco - Retribuzione accessoria - Spettanza - Condizioni - Ragioni - Fattispecie. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670152-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione anche al personale in posizione di comando o distacco di voci di salario accessorio trova la sua disciplina nella contrattazione collettiva propria dell'ente distaccante, in quanto il dipendente comandato o distaccato non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro originario non viene meno, né muta, per effetto del distacco o del comando, la sua regolamentazione a livello legale e contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che ad un dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri, comandato presso altra amministrazione del comparto ministeri, competesse l'indennità cd. di presidenza, voce del salario accessorio, in quanto l'art. 57 del c.c.n.l. P.C.M. del 17.5.2004 dispone che i trattamenti accessori sono a carico dell'amministrazione di destinazione).

Contr. Coll. 17/05/2004 art. 57 n. 11, Contr. Coll. 17/05/2004 art. 85, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)