Sez. 3, Sentenza n. 21576 del 11/03/2004 Ud. (dep. 06/05/2004) Rv. 228720 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Attività di raccolta e recupero di rifiuti non pericolosi - Messa in riserva - Procedura semplificata - Applicabilità - Fattispecie relativa a materiale proveniente da demolizione non destinato al riutilizzo.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi, le operazioni di raccolta in un cantiere di materiale proveniente da demolizione, non destinato ad alcun riutilizzo, costituiscono la cosiddetta messa in riserva, regolamentata dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 33 del D.Lgs. n.22 del 1997; per tale attività non è necessaria l'autorizzazione, ma è sufficiente la tenuta dei registri di carico e scarico e delle bolle di trasporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST., DM Ambiente 05/02/1998
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)