Sez. 3, Sentenza n. 34768 del 06/07/2007 Cc. (dep. 13/09/2007) Rv. 237224 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Attività di smaltimento - Reato di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Esclusione - Fattispecie: smantellamento del relitto di una nave.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, poichè l'attività di demolizione in sè non costituisce attività di gestione dei rifiuti e non richiede il possesso della relativa autorizzazione, non può qualificarsi come rifiuto il relitto di una nave in fase di demolizione, ma solo quelle parti della stessa (sostanze, prodotti, materie) derivanti dall'attività di demolizione e destinate al recupero, alla raccolta o allo smaltimento. (Nell'enunciare il predetto principio, la Corte ha ulteriormente affermato che il relitto di una nave non è assimilabile ai veicoli fuori uso disciplinati dal D.Lgs. n. 209 del 2003).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)