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Sez. L - , Sentenza n. 488 del 11/01/2017 (Rv. 642822 - 01)

SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE | Personale degli uffici stampa - Accordo collettivo regionale del 24 ottobre 2007 - Rinvio alla contrattazione integrativa - Omessa stipulazione - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642822-01

SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE

In tema di personale addetto all'ufficio stampa della Regione Sicilia, la mancata stipulazione del contratto integrativo determina l’inapplicabilità dell’accordo collettivo regionale del 24 ottobre 2007, che vi faceva rinvio all'art. 2, comma 3, dovendosi ritenere che le parti sociali abbiano ritenuto necessaria, in sede locale, una verifica di compatibilità della disciplina di livello superiore con la specificità dell’ente territoriale.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/10/2007 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)