Sez. L, Sentenza n. 22485 del 04/11/2016 (Rv. 641630 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - REGOLA DEL CONCORSO | Personale dell'ufficio stampa della Regione Sicilia - Accesso senza pubblico concorso - Esclusione - Conseguenze - Nullità del rapporto.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - REGOLA DEL CONCORSO
Per la costituzione delle dotazioni di personale dell'ufficio stampa della Regione Sicilia è necessario l'esperimento della procedura del pubblico concorso secondo la regola generale imposta dall'art. 97 Cost., non essendo ravvisabili deroghe o eccezioni nella legislazione regionale sia previgente che successiva alla l. n. 150 del 2000; in difetto ne deriva la nullità del rapporto di lavoro subordinato svolto in violazione di norma imperativa, ferma l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Legge 07/06/2000 num. 150 art. 4, Legge 07/06/2000 num. 150 art. 9 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 26/03/2002 num. 2 art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)