Sez. 3, Sentenza n. 6542 del 28/07/1987 (Rv. 454795 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - CONCESSIONE DI MUTUO A MINORI - ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CONDIZIONI.*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - CONCESSIONE DI MUTUO A MINORI - ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CONDIZIONI.*
La concessione di mutui a minori - nonostante la espressa inclusione di tale tipo di negozio fra gli Atti accedenti la ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 320 - resta esente dalla preventiva autorizzazione del giudice tutelare, ove venga fornita la prova specifica che il prestito sia suscettibile di restituzione mediante impiego del reddito del minore e senza pericolo di decurtazione dei suoi capitali o di diminuzione del valore del suo patrimonio, superando in tal modo la presunzione iuris tantum di inclusione nel tipo negoziale annoverato negli Atti di amministrazione straordinaria. (Conf 1741/68, mass n 333616, sulla prima parte; (Conf 2173/66, mass n 324248, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)