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Sez. 3, Sentenza n. 6542 del 28/07/1987 (Rv. 454795 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - CONCESSIONE DI MUTUO A MINORI - ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454795-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - CONCESSIONE DI MUTUO A MINORI - ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CONDIZIONI.*

La concessione di mutui a minori - nonostante la espressa inclusione di tale tipo di negozio fra gli Atti accedenti la ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 320 - resta esente dalla preventiva autorizzazione del giudice tutelare, ove venga fornita la prova specifica che il prestito sia suscettibile di restituzione mediante impiego del reddito del minore e senza pericolo di decurtazione dei suoi capitali o di diminuzione del valore del suo patrimonio, superando in tal modo la presunzione iuris tantum di inclusione nel tipo negoziale annoverato negli Atti di amministrazione straordinaria. (Conf 1741/68, mass n 333616, sulla prima parte; (Conf 2173/66, mass n 324248, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)