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Sez. 1, Sentenza n. 2173 del 10/08/1966 (Rv. 324248 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CRITERIO DISTINTIVO.*
Stato
decisa il 1966-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324248-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CRITERIO DISTINTIVO.*

Ai fini dell'art. 320 cod.civ. il criterio distintivo fra Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione si fonda sulla diversa natura ed intensita degli effetti economici che ne derivano. Sono di ordinaria amministrazione gli Atti e i negozi che riguardano la conservazione o il miglioramento del patrimonio minore, ovvero l'uso e la regolamentazione delle rendite, mentre sono di straordinaria amministrazione gli Atti e i negozi che incidono sul patrimonio con effetti idonei a determinare perdite o diminuzioni ovvero ad alterarne la struttura e la consistenza in modo da poter pregiudicare gli interessi del minore. (Conf. 494-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)