Sez. 4, Sentenza n. 21569 del 16/01/2007 Ud. (dep. 01/06/2007) Rv. 236717 - 01
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Causa estintiva - Valutazione discrezionale del giudice - Riconoscimento - Giudice di appello - Applicabilità dell'art. 578 cod.proc.pen..
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
In tema di decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, sussiste il dovere del giudice di appello di decidere sull'impugnazione in ordine ai capi relativi agli interessi civili quando la causa estintiva sia stata giudicata preesistente alla sentenza di primo grado solo in virtù di una diversa valutazione discrezionale dello stesso giudice dell'impugnazione. (Nella fattispecie la Corte di appello, dopo aver ritenuto, in riforma della sentenza di primo grado, le circostanze aggravanti prevalenti sulle attenuanti così da determinare la prescrizione del reato in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, ha legittimamente provveduto comunque ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)