Sez. 1, Sentenza n. 12315 del 18/01/2005 Ud. (dep. 31/03/2005) Rv. 231430 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Causa estintiva riconosciuta preesistente alla pronuncia della condanna in primo grado sulla base di valutazione discrezionale del giudice d'appello - Potere dovere di quest'ultimo di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
La riconosciuta operatività, da parte del giudice d'appello, di una causa di estinzione del reato preesistente alla pronuncia di condanna emessa dal giudice di primo grado, quando derivi non dall'accertamento di un errore nel quale quest'ultimo sia caduto, ma da una diversa valutazione discrezionale del giudice dell'impugnazione (nella specie costituita dalla ritenuta concedibilità di attenuanti generiche considerate equivalenti alle contestate aggravanti), lascia integro il potere-dovere dello stesso giudice di decidere sull'impugnazione, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)