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Sez. 2, Sentenza n. 3178 del 23/03/1991 (Rv. 471433 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Sottotetti, soffitti, solai | Piani sottostanti e sovrastanti di un edificio - Appartenenza a proprietari diversi - Solaio divisorio - Proprietà comune - Presunzione "iuris tantum" - Confine tra i due piani - Individuazione - Sostituzione del solaio - Modalità - Restringimento della cubatura della proprietà esclusiva - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471433-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Sottotetti, soffitti, solai

Il solaio che separa il piano sottostante da quello sovrastante di un edificio appartenenti a diversi proprietari deve ritenersi, salvo prova del contrario, di proprietà comune dei proprietari dei due piani costituendo l'inscindibile struttura divisoria tra le due proprietà con utilità ed uso uguale e inseparabile per le medesime e correlativa inutilità per gli altri condomini. Ne consegue che il confine fra le due proprietà esclusive sovrapposte è costituito non dalla linea mediana del solaio ma dell'intera struttura di cui esso consta. Pertanto la sostituzione del solaio non può essere effettuata in modo da restringere o limitare i beni immobili sovrapposti di proprietà esclusiva ove non sia indispensabile o manchi il consenso di entrambi i detti proprietari, derivandone, anche nel caso di sussistenza di esigenze tecniche, il diritto del risarcimento del danno che uno di essi abbia a subire per il conseguente restringimento della cubatura dell'appartamento di proprietà esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)