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Sez. 2, Sentenza n. 13606 del 12/10/2000 (Rv. 540961 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI | Unità abitative appartenenti a diversi proprietari - Solaio divisorio - Proprietà comune - Presunzione "iuris tantum" - Conseguenze - Spese di riparazione delle travi costituenti la struttura portante del solaio - Ripartizione in parti eguali.
Stato
decisa il 2000-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540961-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI

Il solaio che divide due unità abitative l'una all'altra sovrastante, ed appartenenti a diversi proprietari deve ritenersi, salva prova contraria, di proprietà comune, costituendo l'inscindibile struttura divisoria tra le due strutture immobiliari, con utilità ed uso eguale ed inseparabile per le medesime, sì che la manutenzione e ricostruzione di tutte le sue parti - e, quindi, anche delle travi che ne costituiscono la struttura portante, e non siano meramente decorative del soffitto dell'appartamento sottostante - compete in parti eguali ai due proprietari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)