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Sez. 2, Sentenza n. 7464 del 22/08/1994 (Rv. 487753 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI | Copertura (o pavimento) del solaio - Parte comune - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487753-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI

Dal solaio che divide due unità abitative, l'una all'altra sovrapposta, formando una struttura comune che i proprietari delle due unità possono modificare solo alla condizione che non venga alterata la destinazione della cosa e che non sia impedito all'altro di farne parimenti uso secondo il suo diritto, deve essere distinta la copertura (o pavimento) del solaio, che appartiene esclusivamente al proprietario dell'abitazione sovrastante e che può essere, quindi, da questo liberamente rimossa o sostituita secondo la sua utilità e convenienza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)