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Sez. 2, Sentenza n. 42438 del 06/11/2024 Cc. (dep. 19/11/2024) Rv. 287260-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Esigenze individuate nell'ordinanza applicativa in sostituzione od in aggiunta a quelle prospettate con la richiesta cautelare - Violazione del principio di correlazione tra il contenuto della richiesta ed il provvedimento del giudice - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287260-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

In tema di misure coercitive, non viola il principio della domanda cautelare il giudice che ritiene sussistente un "periculum libertatis" diverso o ulteriore rispetto a quello indicato dal pubblico ministero richiedente. (In motivazione, la Corte ha escluso l'applicabilità alla "subiecta materia" del principio dettato dall'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il giudice cautelare, una volta investito della domanda, è funzionalmente competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sicché non è illegittimo il suo provvedimento che, in mancanza di un'esigenza ma in presenza di altre, ne valorizzi in via autonoma la sussistenza).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)