Sez. 2, Sentenza n. 11921 del 23/01/2025 Cc. (dep. 25/03/2025) Rv. 287672-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Esigenze individuate nell'ordinanza applicativa in sostituzione o in aggiunta a quelle prospettate con la richiesta cautelare - Legittimità - Preclusione dell’interrogatorio anticipato ex art.291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Possibilità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, non viola il principio della domanda cautelare il giudice per le indagini preliminari, competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del titolo, che valorizzi un'esigenza cautelare diversa o ulteriore rispetto a quella indicata dal pubblico ministero, anche nel caso in cui l'effettuata valutazione precluda l'espletamento dell'interrogatorio anticipato dell'indagato, di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione del giudice per le indagini preliminari che aveva ritenuto ricorrente il pericolo di inquinamento probatorio non prospettato dal pubblico ministero, non procedendo, per tale ragione, all'interrogatorio preventivo dell'indagato assoggettato alla misura).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)