Sez. 2 - , Sentenza n. 9948 del 23/01/2020 Cc. (dep. 12/03/2020) Rv. 279211 - 02
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Potere del giudice di dare una diversa qualificazione giuridica del fatto - Sussistenza - Limiti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale. (In motivazione la Corte ha escluso che ricorra alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., del contraddittorio e del diritto di difesa quando siano assicurate la tempestiva conoscenza e la completa valutazione del materiale sottoposto al giudice della cautela e degli ulteriori elementi prodotti con l'impugnazione o nel corso dell'udienza, attesa, altresì, la possibilità di contestare in sede di legittimità la diversa qualificazione giuridica operata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)