Sez. L, Sentenza n. 2090 del 23/05/1975 (Rv. 375822 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - DURATA MASSIMA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - DURATA MASSIMA.*
L'assistenza per malattia, che l'INAM e tenuto a fornire al lavoratore infermo, pur articolandosi nelle distinte prestazioni dell'indennita di malattia e dell'assistenza sanitaria, ha carattere unitario; ne consegue che la durata massima prevista per tale assistenza, in centottanta giorni nell'anno solare, opera anche nei confronti dell'indennita di malattia, nel senso che il lavoratore non ha diritto di percepirla oltre il centottantesimo giorno di infermita, ancorche l'incapacita lavorativa si sia protratta, a nulla rilevando che, nell'ambito di tale periodo massimo, l'indennita stessa non sia dovuta per alcuni giorni (i primi tre giorni di malattia ed i giorni festivi).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 19/04/1946 num. 213, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 31/10/1947 num. 1304 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)