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Sez. L, Sentenza n. 1926 del 03/04/1979 (Rv. 398321 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DOMANDA VOLTA ALLA TUTELA DELLE ASPETTATIVE DEL LAVORATORE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PROPONIBILITA IN EPOCA ANTERIORE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CONDIZIONANTI L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398321-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DOMANDA VOLTA ALLA TUTELA DELLE ASPETTATIVE DEL LAVORATORE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PROPONIBILITA IN EPOCA ANTERIORE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CONDIZIONANTI L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - CONTENUTO.*

In caso di omissione contributiva il lavoratore puo chiedere, nel corso del rapporto la tutela delle sue aspettative alle prestazioni assicurative, in se considerate come bene suscettibile di lesione, anche prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi a tal fine della domanda di condanna generica al risarcimento del danno o di quella diretta alla reintegrazione specifica ex art 13 legge 12 agosto 1962 n 1338. Qualora, poi, l'omissione abbia determinato la perdita di dette prestazioni, puo proporre l'Azione risarcitoria ex art 2116 cod civ che sorge nel momento in cui, verificatosi l'evento coperto da Assicurazione, l'istituto assicuratore abbia, con provvedimento definitivo, rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative, in contraddittorio necessario con l'ente previdenziale, solamente nel caso dell'Azione di risarcimento in Forma specifica, mediante la Costituzione di una rendita sostitutiva, ex art 13 legge n 1338 del 1962, citata. (V 2452/75, mass n 376344; (V 2070/75, mass n 375822; (V 1744/75, mass nn 375384, 375385; (V 1374/74, mass n 369452).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)