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Sez. 1, Sentenza n. 3367 del 06/07/1994 Cc. (dep. 28/10/1994) Rv. 200608 - 01

Impugnazioni - Spese | Dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse - Condanna alle spese - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200608-01

Impugnazioni - Spese

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende; e ciò per la mancanza di una sostanziale soccombenza del ricorrente, al quale nessun addebito può muoversi per il successivo venir meno dell'interesse ad impugnare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)