Sez. 6, Sentenza n. 2202 del 30/05/1997 Cc. (dep. 25/06/1997) Rv. 208006 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Carenza di interesse sopraggiunta - Condanna alle spese - Esclusione - Rinunzia all'impugnazione - Differenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta, a differenza di quella per rinuncia all'impugnazione, condanna né al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, stante la mancanza di una sostanziale soccombenza del ricorrente, cui nessun addebito può muoversi per il successivo venir meno dell'interesse ad impugnare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)