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Sez. 2, Sentenza n. 831 del 25/01/1993 (Rv. 480438 - 01)

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Competenza per materia | Pronuncia di provvedimenti di reintegrazione o manutenzione nel possesso - Natura di sentenza - Privazione della "potestas indicandi" del giudice adito - Eventuale rimessione al giudice individuato come competente a conoscere della causa di merito - "Traslatio judici" - Esclusione - Richiesta di regolamento di competenza di ufficio - Legittimazione del giudice "ad quem" - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480438-01

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Competenza per materia

La pronunzia di provvedimenti di reintegrazione o manutenzione nel possesso esaurisce il procedimento possessorio che ad essi mette capo, ai sensi degli artt. 703 e ss. cod. proc. civ., ed accorda in tal guisa al possessore la tutela esaustiva della sua posizione, senza che sia rispetto ad essa operante la disposizione dell'art. 689 ultimo comma cod. proc. civ. - che, prevedendo la pronunzia di provvedimenti immediati e la successiva trattazione della causa di merito davanti al giudice competente, presuppone la natura cautelare dei provvedimenti medesimi, estranea, invece a quelli possessori -. Ne consegue che all'esito della pronunzia suddetta, che ancorché con forma di ordinanza ha natura sostanziale di sentenza, il giudice adito resta, ormai, privo della "potestas iudicandi", col corollario che l'eventuale rimessione delle parti al giudice individuato come competente a conoscere della causa di merito, anche in caso di tempestiva riassunzione davanti a questo, non determina alcuna "traslatio judici", restando per ciò stesso esclusa la legittimazione alla richiesta di regolamento di competenza di ufficio da parte del giudice "ad quem", il quale deve limitarsi ad esaminare la propria competenza autonomamente sulla domanda (in riassunzione), al di fuori dello schema del conflitto negativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)