Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15201 del 03/07/2014 (Rv. 631547 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Impugnazione - Notificazione alla parte presso lo studio del difensore - Validità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la notificazione dell'impugnazione (nella specie appello) alla parte presso il procuratore costituito, a norma dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., é equivalente alla notificazione al procuratore medesimo ex art. 84 cod. proc. civ., giacchè il citato art. 330 si limita ad identificare il luogo della notificazione, mentre la "vocatio in jus" relativamente all'impugnazione ha quale destinatario la parte personalmente, attesa la regola generale che vuole la rappresentanza processuale del difensore limitata a ciascun grado di giudizio. Ne discende che l'atto d'impugnazione è validamente notificato alla parte presso lo studio del difensore, senza necessità che sia notificato personalmente a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)