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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12498 del 16/06/2016 (Rv. 640022 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione alla parte presso il procuratore costituito - Equivalenza alla notificazione al procuratore costituito ex art. 84 c.p.c. - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640022-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In tema d'impugnazione, la notificazione alla parte presso il procuratore costituito equivale a quella al procuratore medesimo a norma dell'art. 84 c.p.c., giacché l'art. 330 c.p.c. si limita ad identificare il luogo della notificazione mentre la "vocatio in ius" ha quale destinatario la parte personalmente, in virtù della regola generale secondo cui la rappresentanza processuale del difensore è limitata a ciascun grado di giudizio. Ne discende che l'atto d'impugnazione è validamente notificato alla parte presso lo studio del difensore, senza necessità che sia notificato personalmente a quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)