Sez. 3, Sentenza n. 19090 del 13/02/2013 Cc. (dep. 03/05/2013) Rv. 255891 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Illecito edilizio - Procedura di fiscalizzazione - Valutazione del giudice dell'esecuzione - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, la valutazione sulla possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva secondo la procedura cosiddetta di fiscalizzazione di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, compete al giudice dell'esecuzione e può essere sindacata in sede di legittimità solo attraverso il vizio motivazionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di sospensione dell'ordine di demolizione da parte del giudice dell'esecuzione che aveva escluso ogni pregiudizio per la staticità dell'edificio regolarmente costruito).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 34, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)