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Sez. 3, Sentenza n. 16548 del 16/06/2016 Cc. (dep. 03/04/2017) Rv. 269624 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Illecito edilizio - Demolizione - Art. 34 D.Lgs. n. 380 del 2001 - Procedura di cd. fiscalizzazione - Ambito di applicazione - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269624-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di cd. "fiscalizzazione" di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall'ultimo comma dell'articolo citato) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la revoca dell'ingiunzione a demolire un manufatto completamente abusivo e del tutto nuovo, ancorché innestato su una preesistente struttura di per sè conforme agli strumenti ed alle prescrizioni urbanistiche).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 34, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)