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Sez. L, Sentenza n. 5994 del 08/11/1980 (Rv. 409770 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409770-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*

Tutte le controversie in materia di assistenza e previdenza presentano carattere di urgenza e si sottraggono alla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale disposta dalle leggi 14 luglio 1965 n 818 e 7 ottobre 1969 n 742, sia nel caso che ad agire sia il lavoratore che richieda la prestazione previdenziale nei confronti dell'ente che l'abbia negata, sia nel caso in cui sia l'ente ad agire per il recupero di crediti nei confronti del datore di lavoro. (Conf 4042/75, mass n 378339).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)