Sez. 3, Sentenza n. 2396 del 11/03/1988 (Rv. 458174 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - CONTROVERSIE IN MATERIA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - ORDINARIA AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI PROPOSTA DAL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - SOSPENSIONE DEI TERMINI - OPERATIVITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - CONTROVERSIE IN MATERIA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - ORDINARIA AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI PROPOSTA DAL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - SOSPENSIONE DEI TERMINI - OPERATIVITÀ.*
La sospensione dei termini processuali per il periodo feriale disposta dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, mentre è esclusa per le controversie in materia previdenziale ed assistenziale, instaurate dal lavoratore infortunato nei confronti dell'i.N.A.I.L. per ottenere la prestazione di Competenza o da tale ente nei confronti del datore di lavoro con la proposizione dell'Azione di regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, opera, invece, nel caso in cui il lavoratore predetto agisca nei confronti del datore di lavoro proponendo una normale Azione di risarcimento danni. (V 5994/80, mass n 409770; (V 3380/80, mass n 407187).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)