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Sez. L, Sentenza n. 4042 del 05/12/1975 (Rv. 378339 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA - AZIONE DEL LAVORATORE ASSISTITO O DELL'ENTE PREVIDENZIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378339-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA - AZIONE DEL LAVORATORE ASSISTITO O DELL'ENTE PREVIDENZIALE - IRRILEVANZA.*

La sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle controversie in materia di previdenza ed assistenza, sia nel caso che ad agire sia il lavoratore che richiede la prestazione previdenziale nei confronti dell'ente che l'abbia negata, sia nel caso in cui sia l'ente ad agire per il recupero di crediti nei confronti del datore di lavoro. (Conf 3143/72, mass n 360929).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 459, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)