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Sez. U, Sentenza n. 213 del 09/04/1999 (Rv. 525075 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Controversia concernente il rifiuto di autorizzazione all'attività di psicoterapeuta - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525075-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

Il rapporto tra colui che aspira all'iscrizione in un albo professionale e l'ordine preposto alla tenuta dell'albo si identifica con la dicotomia diritto soggettivo - obbligo, anziché con quella interesse legittimo - potere pubblico. Consegue che la controversia concernente il rifiuto d'autorizzazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta a chi è iscritto nell'albo degli psicologici e tale iscrizione abbia richiesto a norma dell'art. 35 della legge n. 56 del 1989 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)