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Sez. 3, Sentenza n. 5755 del 11/06/1999 (Rv. 527294 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica ex art. 35 della legge n. 56 del 1989 - Domanda di iscrizione nei relativi elenchi da parte di un medico - Al proprio ordine provinciale - Rigetto della domanda - Impugnazione avanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie - Estensione dell'oggetto del relativo giudizio - Valutazione della legittimità del provvedimento e decisione sul merito della domanda - Sussistenza - Riconoscimento del diritto all'iscrizione - Conseguenze - Dovere di ottemperanza da parte dell'ordine provinciale.
Stato
decisa il 1999-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527294-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI

In tema di impugnazione, avanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, del provvedimento, con il quale un ordine provinciale dei medici chirurghi odontoiatri abbia respinto la domanda, proposta da un medico iscritto nell'albo provinciale, per l'iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti, ai sensi dell'art. 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, trova applicazione l'art. 9 del d.P.R. n. 221 del 1950, secondo il quale sul ricorso avverso le deliberazioni di rigetto della domanda di iscrizione la Commissione decide in merito alla stessa iscrizione. Pertanto, deve ritenersi che la Commissione abbia piena cognizione sul relativo rapporto, concernente un provvedimento di natura autorizzatoria, volto ad eliminare un limite posto dalla legge al libero esercizio di una professione lecita, con la conseguenza che l'oggetto della relativa decisione concerne non solo la valutazione della legittimità del suddetto provvedimento, bensì il riconoscimento o la negazione del diritto alla iscrizione, con l'effetto, nel caso di riconoscimento, di vincolare l'ordine provinciale ad ottemperare, di modo che la domanda di iscrizione non potrà più essere respinta, ma, trattandosi di atto dovuto, si dovrà procedere alla iscrizione del medico.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 35 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)