Sez. L, Sentenza n. 438 del 14/01/2003 (Rv. 559673 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Omissione - Nozione - Indennità di trasferta - Presupposti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE
Per i dipendenti delle Ferrovie dello stato, a norma dell'articolo 1 dell'allegato sulle competenze accessorie alla legge 11 febbraio 1970, n.34, non costituisce carattere essenziale della missione (presupposto della corresponsione della indennità di trasferta) la predeterminazione della sua durata, che può essere anche a tempo indeterminato, purché temporanea. La nozione di trasferta è pertanto caratterizzata dalla temporaneità del mutamento del luogo ove si svolge la prestazione, dalla necessità che essa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del superiore legittimato ad adottarlo, dalla irrilevanza del consenso del lavoratore, dalla esclusione della necessità che durante la trasferta siano espletate le stesse mansioni svolte nel luogo di provenienza, potendo l'interesse del datore di lavoro all'adozione del provvedimento essere finalizzato anche a far acquisire al lavoratore una specifica esperienza professionale mirata al conferimento di futuri incarichi.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1970 num. 34 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)