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Sez. L, Sentenza n. 9870 del 05/10/1998 (Rv. 519434 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Disciplina ex art. 1 allegato alla legge n. 34 del 1970 - Missione - Durata predeterminata - Necessità - Esclusione - Ordine di servizio - Necessità - Limiti - Provenienza dal superiore funzionalmente sovraordinato - Necessità - Esclusione - Provenienza da superiore anche di quest'ultimo - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519434-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE

Per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 1 dell'allegato sulle competenze accessorie della legge 11 febbraio 1970 n. 34, non costituisce connotazione essenziale della missione (presupposto della corresponsione dell'indennità di trasferta) la predeterminazione della sua durata, che può anche essere a tempo indeterminato, come si desume dal penultimo comma dell'articolo citato, che fa riferimento ad incarichi di lunga durata, e quindi elemento differenziale essenziale della trasferta rispetto al trasferimento è solo la circostanza che lo spostamento dalla sede o residenza (nozioni definite analiticamente dal quarto comma del cit. art. 1), che sia stata assegnata al momento dell'assunzione, sia di durata meramente temporanea, ancorché indeterminata. L'ordine di servizio del superiore, parimenti richiesto dalla disposizione citata (salvi i casi di urgenza, in cui esso può intervenire successivamente, in via di ratifica), non deve necessariamente provenire dal superiore gerarchico funzionalmente sovraordinato (per esempio, capo stazione), potendo legittimamente provenire da un organo che sia sovraordinato anche a quest'ultimo, che possa legittimamente impartirlo.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1970 num. 34 art. 1, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)