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Sez. L, Sentenza n. 8136 del 28/03/2008 (Rv. 602519 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità di trasferta e missione - Spettanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602519-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE

Il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla mentre, ai fini del sorgere di tale diritto, non rilevano la sede aziendale, il luogo di residenza del lavoratore o l'esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione (principio affermato in controversia concernente l'assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'indennità di trasferta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)