Sez. L, Sentenza n. 11078 del 24/08/2000 (Rv. 539737 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Parte contumace - Notifica della sentenza - In forma esecutiva contestualmente al precetto - Idoneità ai fini della decorrenza del termine breve.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Nel caso in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ult. comma, cod. proc. civ., anche al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ.; pertanto, ove la sentenza sia stata notificata personalmente in forma esecutiva per procedere alla esecuzione ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., tale notificazione è anche utile nel contempo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)