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Sez. 2, Ordinanza n. 20483 del 19/10/2004 (Rv. 579347 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Parte contumace - Notifica della sentenza - Idoneità ai fini della decorrenza del termine breve - Fattispecie in tema di impugnazione da parte di un condomino di sentenza emessa nei confronti del condomino rimasto contumace.
Stato
decisa il 2004-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579347-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

Nelle vicende processuali di cui sia parte un condominio (ente di gestione privo di personalità giuridica, ma fornito di soggettività distinta da quella dei singoli condomini), pur se il giudizio di primo grado risulti celebrato nella contumacia del suo amministratore (organo rappresentativo unitario dell'ente, la cui esistenza non priva, peraltro, i singoli condomini della facoltàdi agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, relativi all'edificio condominiale), la notifica della relativa sentenza all'amministratore stesso personalmente ex art.292 cod.proc.civ. è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione anche per i singoli condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)